LA NUOVA INFORMATIVA PRIVACY

Article Image

L’informativa deve essere concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile: occorre quindi utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee.

I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo nel Regolamento; in particolare il titolare deve sempre specificare:

* l’identità ed i dati di contatto suoi, del Responsabile del trattamento e del Privacy Officer ove esistente;

* la base giuridica del trattamento; 

* qual è il suo interesse legittimo;

* se intende trasferire i dati personali raccolti in paesi terzi e, nel caso, attraverso quali strumenti;

* il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione;

* il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo

* l'esistenza di un processo automatizzato (come ad es. la profilazione) e l'indicazione delle logiche utilizzate.

Se i dati non sono stati acquisiti direttamente dalla persona interessata, l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole - al massimo 1 mese - dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione dei dati allo stesso interessato o ad altri. In questo caso l’informativa – in aggiunta alle informazioni viste sopra – dovrà includere

* le categorie dei dati in questione;

* la fonte da cui hanno origine i dati personali e, nel caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

 

Altre news

MANCATA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER: IL GARANTE SANZIONA AZIENDA OSPEDALIERA E SOCIETA’ INFORMATICA

Leggi

Pubblicato il Registro dei codici di condotta

Leggi

Il Garante spagnolo sanziona un’agenzia di selezione dopo la richiesta di una copia della bolletta della luce

Leggi