Tutela dei dati personali: IL CONSENSO

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Il Regolamento prescrive anzitutto che il titolare del trattamento debba essere sempre in grado di dimostrare che l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali in modo libero ed esplicito: al consenso NON è più richiesta la "forma scritta" (anche se questa modalità sarebbe idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso ed il suo essere "esplicito"), ma non saranno più ammesse forme “tacite” di consenso quindi, in tema di privacy, il "silenzio, non equivarrà al consenso".

Viene stabilito che d’ora in avanti non sarà più sufficiente chiedere un consenso generico all’utilizzo di dati, ma dovrà essere specificato che impiego ne verrà fatto (distinguendo, per esempio, se il fine è quello di marketing, di profilazione, di geolocalizzazione, o altro): ogni tipo di “attività di trattamento” implicherà perciò un consenso specifico. 

Il Regolamento, inoltre, ripone grande attenzione per il trattamento dei dati dei minori di 16 anni: in tali specifici casi, il consenso deve esser fornito per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci (regola che varrà anche per i servizi su Internet e per i social media).

E i consensi raccolti prima del 25 maggio 2018? Se rispecchiano le caratteristiche sino ad ora descritte, saranno pienamente validi, se invece non dovessero rispettare quanto prescritto sarà necessario raccoglierne di nuovi.

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