Cartelli videosorveglianza e pubblicità

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I cartelli che informano sull’esistenza di un sistema di videosorveglianza all’interno di una società/azienda (quelli per intenderci con l’immagine della telecamera, la dicitura “area videosorvegliata” e il nome dell'impresa) si configurano come pubblicità e quindi sono soggetti alla relativa tassa?

Secondo la Ica (Imposte comunali affini) si, tanto da aver inviato un avviso di accertamento ad una società per “infedele denuncia e ritardato pagamento delle imposte di pubblicità relative alle targhe collocate sulla recinzione dell'immobile”. Alla base della richiesta l’assunto che il nome indicato sulle tabelle esposte si configurava come messaggio pubblicitario

La società ha fatto ricorso ritenendo illegittimo questo avviso per “carenza del presupposto impositivo che, ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs. n. 507/1993 (Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità) è rappresentato dalla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”.

La Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Reggio nell'Emilia, con sentenza n.186/2021, del 14/07/2021, le ha dato ragione sostenendo che, essendo l’affissione dell’informativa un obbligo ai sensi del GDPR, i cartelli di questo tipo sono esenti dal pagamento della tassa pubblicitaria in quanto, appunto, obbligatorie per legge

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